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STATUTO ATTIVAMENTE IN PRIMA PERSONA
Articolo 1
(denominazione e sede)
E’ costituita un’Associazione politico-culturale sotto la denominazione di “Attivamente in Prima Persona”, con sede legale in Lendinara (RO), Via Santa Sofia, N°1.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Comitato Esecutivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità.
Articolo 2
(obbiettivi e attività dell’Associazione)
L’Associazione adotta come suo principio ispiratore quello in cui lo Stato sociale si identifica come uno Stato di diritto nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini. In una autentica democrazia lo Stato sociale si ispira a principi fondamentali quali:
l’autonomia, la sussidiarietà, il pluralismo, la solidarietà, l’uguaglianza, la giustizia sociale e ad un modello di sviluppo economico e sociale in cui la persona e la famiglia sono i soggetti primari.
Scopi dell’Associazione sono:
- promuovere l’incontro e la socializzazione tra i soggetti che si identificano nei principi ispiratori sopra enunciati;
- organizzare seminari su temi di carattere generale, convegni e manifestazioni; anche attraverso supporti e modalità di trasmissione multimediali;
- contribuire al dibattito culturale e politico attraverso il confronto dialettico con altre associazioni, partiti politici e organizzazioni sindacali;
- incrementare la partecipazione attiva delle persone alla vita delle istituzioni pubbliche e degli organismi rappresentativi in sintonia con i valori umani ed i principi democratici, stimolando il confronto costruttivo tra persone ed Amministrazione pubblica;
- fornire un importante contributo alla vita politica della città e alle fondamentali scelte amministrative, interloquendo in modo critico ma costruttivo con movimenti, partiti politici, singoli esponenti operanti nelle istituzioni sempre anteponendo problemi e scelte concrete alle appartenenze e il bene pubblico agli interessi particolari;
- partecipare a competizioni elettorali direttamente con una propria lista o unitamente ad altre realtà.
Articolo 3
(iscritti)
Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di iscritti:
- I fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione;
- Le persone fisiche che hanno compiuto i 16 anni di età e che si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 2.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare al Comitato Esecutivo apposita domanda dichiarando di accettare il presente Statuto. La domanda di iscrizione deve essere rinnovata ogni anno anche dai fondatori e può essere respinta solo con motivata risposta. L’iscrizione all’Associazione è incompatibile con l’iscrizione ad altre associazioni (livello Regionale – Regione Veneto) aventi le medesime finalità. Il
comportamento degli iscritti deve essere conforme alle regole della correttezza e lealtà. Tutti gli iscritti hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche sociali. Il numero degli iscritti è illimitato.
Articolo 4
(organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Iscritti e il Comitato Esecutivo.
Sono compiti dell’assemblea:
Articolo 5
(compiti dell’Assemblea)
- l’elezione del Comitato Esecutivo e del relativo Presidente;
- l’approvazione del bilancio;
- la deliberazione circa gli affari iscritti all’ordine del
L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo. Essa è convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti; è convocata in ogni caso almeno una volta all’anno.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli iscritti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti e delibera a maggioranza semplice.
Le delibere aventi per oggetto modificazioni dello Statuto devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 del Comitato Esecutivo e la maggioranza semplice degli iscritti.
Articolo 6
(comitato esecutivo)
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, tali membri vengono nominati dall’Assemblea mediante votazione palese a maggioranza semplice e rimangono in carica per tre anni.
Per poter partecipare all’Assemblea che nomina il Comitato Esecutivo è necessario essere iscritti all’Associazione da non meno di 30 giorni.
Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Portavoce dell’Associazione.
Il Comitato delibera sull’attività dell’Associazione.
Il Comitato decide sull’ammissione e sull’esclusione degli iscritti.
Il Comitato ha la facoltà di emettere Regolamenti per l’attività dell’Associazione. Il Comitato può deliberare l’apertura di circoli affiliati.
Le delibere del Comitato Esecutivo vengono prese a maggioranza, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Ogni persona iscritta all’Associazione, può assumere con delega del Comitato Esecutivo la responsabilità di una specifica iniziativa, assumendo in tal caso la figura di Responsabile ed i compiti relativi per la sua attuazione.
Articolo 7
(compiti del presidente)
Il Presidente dell’Associazione viene nominato dall’Assemblea degli iscritti e rimane in carica per tre anni. La sua nomina avviene mediante votazione palese a maggioranza relativa.
L’eventuale revoca dei poteri al Presidente avviene mediante voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti in Assemblea. Al Presidente spetta la direzione dell’Associazione, la rappresentanza di essa di fronte ai terzi e la firma sociale. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e di eventuali Regolamenti nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per l’eventuale presentazione di liste e di candidati
dell’Associazione ad ogni tipo di consultazione elettorale. Il Presidente è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all’Associazione.
In caso di sua assenza tutte le sue mansioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Articolo 8
(segretario)
Il Segretario si occupa delle varie funzioni di segreteria legate all’attività dell’Associazione.
Articolo 9
(tesoriere)
Il Tesoriere si occupa della gestione economica e finanziaria dell’Associazione. Redige il Bilancio, la relazione annuale che accompagna il bilancio e si occupa della presentazione di tutti gli adempimenti fiscali.
Articolo 10
(portavoce)
Il Portavoce è l’unico soggetto ufficialmente incaricato dal Comitato Esecutivo a poter comunicare con gli organi di stampa e di informazione pubblica.
Articolo 11
(esclusione)
La qualifica di iscritto all’Associazione può essere perduta su delibera del Comitato Esecutivo per:
- dimissioni presentate per iscritto al Comitato Esecutivo;
- inosservanza delle disposizioni del presente statuto; c) aver operato mediante atti contrari all’interesse dell’Associazione;
- d) aver creato dissidi e disordini tra gli iscritti o per aver arrecato danni morali o materiali all’Associazione o ai suoi beni.
Articolo 12
(circoli affiliati)
L’Associazione può autorizzare la costituzione di Circoli affiliati. Al fine di gestire l’immagine dell’Associazione sul territorio affiliato è prevista la figura del Responsabile di Circolo. Tale ruolo verrà votato tra gli iscritti della sezione raggiunto il numero di dieci unità. In difetto il Comitato Esecutivo nominerà d’ufficio un responsabile pro-tempore. Il Responsabile di Circolo rimarrà in carica per tre anni.
Articolo 13
(esercizio finanziario)
L’Associazione non ha scopo di lucro. L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Maggio di ciascun anno, il Comitato Esecutivo sottopone all’Assemblea degli iscritti il rendiconto finanziario relativo all’anno precedente. E’ fatto divieto di distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. E’ previsto il rimborso agli iscritti delle spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Comitato Esecutivo.
Articolo 14
(patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è finalizzato unicamente al perseguimento dello scopo sociale. Le risorse economiche saranno date da:
- Eventuali quote associative e contributi degli iscritti
- Erogazioni liberali o donazioni di privati
- Contributi, erogazioni, finanziamenti a fondo perduto concessi da enti pubblici e privati
- Entrate derivanti dall’organizzazione di iniziative e da attività di autofinanziamento
- Altre entrate compatibili con le finalità dello Statuto
Articolo 15
(scioglimento dell’Associazione)
La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata dall’Assemblea degli iscritti con la maggioranza dei ¾. In caso di scioglimento l’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.
Articolo 16
(controversie)
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i membri dell’Associazione si rimanda al foro di Rovigo o all’attivazione di un Collegio Arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Rovigo.
Articolo 17
(simbolo)
Il simbolo dell’Associazione potrà essere utilizzato solo dagli organi statutari o su espressa autorizzazione del Comitato Esecutivo.
Articolo 18
(disposizioni di legge)
Per quanto non disposto dal presente Statuto si rinvia alle norme previste dal Codice civile Titolo I° Capitolo III° art. 36 e segg.
Articolo 19
(Presidente Onorario)
- Nomina: Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea degli iscritti, su proposta del Comitato Esecutivo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Requisiti; Possono essere nominati Presidenti Onorari coloro che si sono distinti per il loro contributo all’associazione o che hanno acquisito particolari meriti nel settore culturale.
- Compiti: Il Presidente Onorario ha funzioni di rappresentanza dell’associazione in occasioni ufficiali e può essere consultato dal Comitato Esecutivo su questioni di particolare
- Durata: La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, deliberata dall’Assemblea degli iscritti.
Articolo 20
(Invitati permanenti)
Il Sindaco, assessore, consigliere comunale o consigliere in enti pubblici di 2° grado (es. Casa Albergo per Anziani), iscritto ad Attivamente in Prima persona, può partecipare alle riunioni in modo stabile e continuativo, pur non essendo un membro effettivo con diritto di voto.
Questa figura ha l’opportunità di:
- essere informata sulle convocazioni del comitato esecutivo e sulle decisioni prese;
- fornire un contributo: portando il proprio punto di vista e le proprie competenze specifiche;
La partecipazione può essere motivata dai seguenti fattori:
- Rappresentanza Istituzionale: Il Sindaco, assessore, o consigliere comunale porta al tavolo le istanze e le esigenze della comunità locale;
- Condivisione di obiettivi: L’appartenenza ad Attivamente suggerisce una condivisione di idee, proposte e suggerimenti provenienti dal territorio;
- Arricchimento del dibattito: La presenza di un Sindaco, assessore, o consigliere comunale può arricchire il dibattito interno con una prospettiva più ampia.
Rev. 01 del 09 marzo 2025 – Assemblea Straordinaria degli iscritti
